Assistenza familiare e altri diritti dell’unione civile

La dichiarazione di unione civile attribuisce alla coppia una serie di diritti e doveri di assistenza familiare, secondo quanto previsto dalla legge n. 76 del 2016 (articolo 1, commi 11 e 12). Vediamo quali sono.

Cosa leggerò in questo articolo?

  • Quali diritti derivano dall’unione civile?
  • Diritti e doveri di reciproca assistenza
  • L’assistenza tra coniugi nell’accordo familiare
  • La fedeltà
  • Tutele previdenziali e del lavoro

Quali diritti derivano dall’unione civile?

I partner uniti civilmente hanno gli stessi diritti di assistenza familiare previsti per la coppia sposata. Non hanno l’obbligo giuridico alla reciproca fedeltà, eliminato dal disegno di legge Cirinnà.

Diritti e doveri di reciproca assistenza

L’articolo 1, commi 11 e 12, dice che:

“Con la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni. Le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato”.

Assistenza morale

Il diritto – dovere di assistenza morale comprende una serie di comportamenti di supporto e sostegno affettivo reciproco, come ad esempio:

  • assistersi nello svolgimento delle faccende domestiche e lavorative;
  • aiutarsi psicologicamente;
  • rispettare ognuno la riservatezza dell’altro;
  • esercitare il proprio culto religioso e la propria fede, anche se diversa da quella del partner;
  • ricevere cura e attenzioni, anche sessuali (eventuali comportamenti di anaffettività e noncuranza non sarebbero conformi al diritto – dovere di assistenza morale);
  • manifestare liberamente il proprio pensiero.

Assistenza materiale

Il diritto – dovere di assistenza materiale impone ai partner di contribuire alle esigenze familiari in modo proporzionale alla capacità economica e lavorativa concreta di ciascuno. Si tratta di un obbligo di fare, di adoperarsi materialmente anche nell’interesse dell’altro. Questo contributo può essere dato con lo svolgimento delle faccende domestiche oppure lavorando fuori casa.

Il lavoro casalingo

Il lavoro casalingo è pienamente equiparato al lavoro fuori casa. La giurisprudenza, infatti, ha chiarito da anni che lo svolgimento delle faccende domestiche rappresenta un contributo importante per lo sviluppo della famiglia. Pertanto, il partner che si occupa esclusivamente della cura domestica assolve pienamente tale obbligo. 

La coabitazione

Coabitare significa vivere insieme sotto lo stesso tetto ed è un diritto-dovere funzionale alla piena realizzazione della comunione di vita di coppia. Come nel matrimonio, anche nell’unione civile i partner possono scegliere di abitare temporaneamente in due case diverse o in due città diverse. Questa opzione di vita a distanza negli ultimi anni è sempre più frequente a causa dei cambiamenti nel mondo del lavoro che costringono le coppie a separarsi per periodi più o meno lunghi. Un’eventualità legittima purchè temporanea.

L’assistenza tra coniugi nell’accordo familiare

I partner sono liberi di decidere come esercitare i diritti – doveri derivanti dall’unione e di concordare l’indirizzo della vita familiare (articolo 1, comma 12). Trovando insieme le regole economiche e personali che considerano migliori per il funzionamento della coppia. In qualsiasi momento le soluzioni adottate possono essere modificate di comune accordo se cambiano le esigenze economiche o personali della coppia.

La fedeltà

La legge non prevede per i partner l’obbligo di fedeltà. Pertanto, un eventuale tradimento non sarebbe giuridicamente sanzionabile. A differenza delle coppie sposate, che in caso di infedeltà possono chiedere il risarcimento del danno (oltre l’addebito della separazione) in presenza dei presupposti di legge.

Tutele previdenziali e del lavoro

La legge riconosce ai congiunti civili una serie di diritti previdenziali e di tutele sul lavoro. In caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità indicate dagli articoli 2118 e 2120 del codice civile devono corrispondersi anche alla parte dell’unione civile (articolo 1, comma 17, Legge 76 del 2016). Se ti interessa approfondire l’argomento ti consiglio la lettura di questo interessante articolo di Riccaboni su lavoroediritti.com.

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