Convivenza di fatto: normativa utile

Hai un rapporto di convivenza? Vuoi sapere che diritti hai? Se la risposta è sì, troverai utile questa lettura. L’articolo 1 della legge n. 76 del 2006, commi da 36 a 69, rappresenta lo statuto giuridico della famiglia convivente.

Indice

  1. Convivenza: articolo 1, commi da 36 a 41
  2. Convivenza: articolo 1, commi da 42 a 49
  3. Il contratto di convivenza: articolo 1, commi da 50 a 55
  4. Convivenza: articolo 1, commi da 56 a 65

1. Convivenza: articolo 1, commi da 36 a 41

COMMA 36 – Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 37 a 67 si intendono per “conviventi di fatto” due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.

COMMA 37 – Ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui al comma 36, per l’accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all’articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

COMMA 38 – I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario.

COMMA 39 – In caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari.

COMMA 40 – Ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati:

a) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute;

b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.

COMMA 41 – La designazione di cui al comma 40 è effettuata in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone.

2. Convivenza: articolo 1, commi da 42 a 49

COMMA 42 – Salvo quanto previsto dall’articolo 337–sexies del codice civile, in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni. Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni.

COMMA 43 – Il diritto di cui al comma 42 viene meno nel caso in cui il convivente superstite cessi di abitare stabilmente nella casa di comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto.

COMMA 44 – Nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto.

COMMA 45 – Nel caso in cui l’appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, i conviventi di fatto.

COMMA 46 – Nella sezione VI del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile, dopo l’articolo 230-bis è aggiunto il seguente:

“Articolo 230-ter (Diritti del convivente). – Al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa dell’altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato”.

COMMA 47 – All’articolo 712, secondo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: “del coniuge” sono inserite le seguenti: “o del convivente di fatto”.

COMMA 48 – Il convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno, qualora l’altra parte sia dichiarata interdetta o inabilitata ai sensi delle norme vigenti ovvero ricorrano i presupposti di cui all’articolo 404 del codice civile.

COMMA 49 – In caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell’individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.

3. Il contratto di convivenza: articolo 1, commi da 50 a 55

COMMA 50 – I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza.

COMMA 51 – Il contratto di cui al comma 50, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.

COMMA 52 – Ai fini dell’opponibilità ai terzi, il professionista che ha ricevuto l’atto in forma pubblica o che ne ha autenticato la sottoscrizione ai sensi del comma 51 deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi per l’iscrizione all’anagrafe ai sensi degli articoli 5 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

COMMA 53 – Il contratto di cui al comma 50 reca l’indicazione dell’indirizzo indicato da ciascuna parte al quale sono effettuate le comunicazioni inerenti al contratto medesimo. Il contratto può contenere:

  • a) l’indicazione della residenza;
  • b) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo;
  • c) il regime patrimoniale della comunione dei beni, di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile.

COMMA 54 – Il regime patrimoniale scelto nel contratto di convivenza può essere modificato in qualunque momento nel corso della convivenza con le modalità di cui al comma 51.

COMMA 55 – Il trattamento dei dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche deve avvenire conformemente alla normativa prevista dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, garantendo il rispetto della dignità degli appartenenti al contratto di convivenza. I dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche non possono costituire elemento di discriminazione a carico delle parti del contratto di convivenza.

4. Convivenza: articolo 1, commi da 56 a 65

COMMA 56 – Il contratto di convivenza non può essere sottoposto a termine o a condizione. Nel caso in cui le parti inseriscano termini o condizioni, questi si hanno per non apposti.

COMMA 57 – Il contratto di convivenza è affetto da nullità insanabile che può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse se concluso:

  • a) in presenza di un vincolo matrimoniale, di un’unione civile o di un altro contratto di convivenza;
  • b) in violazione del comma 36;
  • c) da persona minore di età;
  • d) da persona interdetta giudizialmente;
  • e) in caso di condanna per il delitto di cui all’articolo 88 del codice civile.

COMMA 58 – Gli effetti del contratto di convivenza restano sospesi in pendenza del procedimento di interdizione giudiziale o nel caso di rinvio a giudizio o di misura cautelare disposti per il delitto di cui all’articolo 88 del codice civile, fino a quando non sia pronunciata sentenza di proscioglimento.

COMMA 59 – Il contratto di convivenza si risolve per:

  • a) accordo delle parti;
  • b) recesso unilaterale;
  • c) matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;
  • d) morte di uno dei contraenti.

COMMA 60 – La risoluzione del contratto di convivenza per accordo delle parti o per recesso unilaterale deve essere redatta nelle forme di cui al comma 51. Qualora il contratto di convivenza preveda, a norma del comma 53, lettera c), il regime patrimoniale della comunione dei beni, la sua risoluzione determina lo scioglimento della comunione medesima e si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile. Resta in ogni caso ferma la competenza del notaio per gli atti di trasferimento di diritti reali immobiliari comunque discendenti dal contratto di convivenza.

COMMA 61 – Nel caso di recesso unilaterale da un contratto di convivenza il professionista che riceve o che autentica l’atto è tenuto, oltre che agli adempimenti di cui al comma 52, a notificarne copia all’altro contraente all’indirizzo risultante dal contratto. Nel caso in cui la casa familiare sia nella disponibilità esclusiva del recedente, la dichiarazione di recesso, a pena di nullità, deve contenere il termine, non inferiore a novanta giorni, concesso al convivente per lasciare l’abitazione.

COMMA 62 – Nel caso di cui alla lettera c) del comma 59, il contraente che ha contratto matrimonio o unione civile deve notificare all’altro contraente, nonché al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza, l’estratto di matrimonio o di unione civile.

COMMA 63 – Nel caso di cui alla lettera d) del comma 59, il contraente superstite o gli eredi del contraente deceduto devono notificare al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza l’estratto dell’atto di morte affinchè provveda ad annotare a margine del contratto di convivenza l’avvenuta risoluzione del contratto e notificarlo all’anagrafe del comune di residenza.

COMMA 64 – Dopo l’articolo 30 della legge 31 maggio 1995, n. 218, è inserito il seguente:

“Art. 30-bis (Contratti di convivenza). – 1. Ai contratti di convivenza si applica la legge nazionale comune dei contraenti. Ai contraenti di diversa cittadinanza si applica la legge del luogo in cui la convivenza è prevalentemente localizzata.

2. Sono fatte salve le norme nazionali, europee ed internazionali che regolano il caso di cittadinanza plurima”.

COMMA 65 – In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall’altro convivente e gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. In tali casi, gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e nella misura determinata ai sensi dell’articolo 438, secondo comma, del codice civile. Ai fini della determinazione dell’ordine degli obbligati ai sensi dell’articolo 433 del codice civile, l’obbligo alimentare del convivente di cui al presente comma è  adempiuto con precedenza sui fratelli e sorelle.

Commi omessi

Omessi i commi da 66 a 69, contenenti le disposizioni relative gli oneri fiscali e previdenziali della presente normativa e le variazioni di bilancio.

Potrebbe interessarti anche:

Ultimi articoli

Chi è stato adottato ha il diritto di conoscere le proprie origini

La legge n. 149/2001, modificando in parte l’art. 28 della legge n. 184/1983, ha introdotto il principio secondo cui chi è stato...

Che differenza c’è tra affidamento e adozione del minore?

L’affidamento, a differenza dell’adozione, è caratterizzato dalla temporaneità e ha lo scopo di fornire un ambiente familiare idoneo al bambino che ne...

Shaken baby Syndrome: la sindrome del bambino scosso

La Sindrome del bambino scosso è una delle forme più gravi di maltrattamento fisico del neonato e del lattante. La maggior parte...

Categorie più visitate