Coppia di fatto riconosciuta dalla legge: come fare?

La legge tutela la coppia di fatto formata da due persone maggiorenni unite da uno stabile legame morale – affettivo e materiale risultante dalla dichiarazione anagrafica del Comune di residenza. Tra i partner non devono esserci vincoli di parentela, affinità o adozione, matrimonio o unione civile. Come diventare una coppia di fatto riconosciuta dalla legge? Ce lo dice l’articolo 1, commi 36 e 37, della legge n. 76 del 2016.

Cosa leggerò in questo articolo?

  • Come si accerta la stabilità della convivenza?
  • Coppia di fatto riconosciuta: cosa dice la legge?

Come si accerta la stabilità della convivenza?

Il requisito della stabilità della convivenza è indispensabile per avere tutela giuridica perchè esprime la volontà non passeggera della coppia di formare una famiglia. Secondo la legge, la convivenza è stabile se ricorrono due presupposti:

1) la stabilità del legame affettivo e della reciproca assistenza morale e materiale;

2) la stabilità della convivenza, che è tale solo se risulta dalla dichiarazione fatta all’anagrafe del Comune di residenza dei partner. La dichiarazione della costituzione della convivenza di fatto può essere fatta da due persone maggiorenni, conviventi e residenti nello stesso Comune. Se manca uno di questi requisiti, bisogna andare presso lo sportello anagrafico e fare la variazione anagrafica necessaria.

La famiglia così costituita è tutelata dalla legge n. 76 del 2016. Ad essa si applicano le disposizioni previste dall’articolo 1, commi da 36 a 69, che riconoscono una serie di diritti ai partner conviventi.

Coppia di fatto riconosciuta: cosa dice la legge?

L’articolo 1, commi 36 e 37 della legge n. 76 del 2016, afferma che:

Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 37 a 67 si intendono per “conviventi di fatto” due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile”.

Ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui al comma 36, per l’accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all’articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.”

Potrebbe interessarti anche:

Ultimi articoli

Chi è stato adottato ha il diritto di conoscere le proprie origini

La legge n. 149/2001, modificando in parte l’art. 28 della legge n. 184/1983, ha introdotto il principio secondo cui chi è stato...

Che differenza c’è tra affidamento e adozione del minore?

L’affidamento, a differenza dell’adozione, è caratterizzato dalla temporaneità e ha lo scopo di fornire un ambiente familiare idoneo al bambino che ne...

Shaken baby Syndrome: la sindrome del bambino scosso

La Sindrome del bambino scosso è una delle forme più gravi di maltrattamento fisico del neonato e del lattante. La maggior parte...

Categorie più visitate