La legge tutela la coppia di fatto formata da due persone maggiorenni unite da uno stabile legame morale – affettivo e materiale risultante dalla dichiarazione anagrafica del Comune di residenza. Tra i partner non devono esserci vincoli di parentela, affinità o adozione, matrimonio o unione civile. Come diventare una coppia di fatto riconosciuta dalla legge? Ce lo dice l’articolo 1, commi 36 e 37, della legge n. 76 del 2016.
Cosa leggerò in questo articolo?
- Come si accerta la stabilità della convivenza?
- Coppia di fatto riconosciuta: cosa dice la legge?
Come si accerta la stabilità della convivenza?
Il requisito della stabilità della convivenza è indispensabile per avere tutela giuridica perchè esprime la volontà non passeggera della coppia di formare una famiglia. Secondo la legge, la convivenza è stabile se ricorrono due presupposti:
1) la stabilità del legame affettivo e della reciproca assistenza morale e materiale;
2) la stabilità della convivenza, che è tale solo se risulta dalla dichiarazione fatta all’anagrafe del Comune di residenza dei partner. La dichiarazione della costituzione della convivenza di fatto può essere fatta da due persone maggiorenni, conviventi e residenti nello stesso Comune. Se manca uno di questi requisiti, bisogna andare presso lo sportello anagrafico e fare la variazione anagrafica necessaria.
La famiglia così costituita è tutelata dalla legge n. 76 del 2016. Ad essa si applicano le disposizioni previste dall’articolo 1, commi da 36 a 69, che riconoscono una serie di diritti ai partner conviventi.
Coppia di fatto riconosciuta: cosa dice la legge?
L’articolo 1, commi 36 e 37 della legge n. 76 del 2016, afferma che:
“Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 37 a 67 si intendono per “conviventi di fatto” due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile”.
“Ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui al comma 36, per l’accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all’articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.”