L’assegnazione della casa familiare quando ci sono figli

Dopo la separazione, l’assegnazione della casa familiare viene disposta tenendo conto dell’interesse della prole e, per questo motivo, generalmente spetta al genitore che vivrà stabilmente con i figli (che non è per forza la mamma).

Cosa leggerò in questo articolo?

  • L’assegnazione della casa familiare non dipende dal titolo di proprietà sull’immobile
  • Come si fa il cambio di residenza dei figli minori?
  • Il mantenimento dei figli se c’è l’assegnazione della casa familiare

L’assegnazione della casa familiare non dipende dal titolo di proprietà sull’immobile

Secondo la legge, l’assegnazione della casa familiare viene disposta dal tribunale tenendo conto dell’interesse della prole e non del titolo di proprietà sull’immobile. Questa regola si applica a prescindere dal matrimonio. Secondo l’articolo 337 sexies del codice civile, il diritto al godimento della casa familiare viene meno (ma occorrerà sempre valutare se il cambio di casa risponde all’interesse dei figli) nei casi in cui il genitore assegnatario:

  • cessa di abitare stabilmente nella casa familiare;
  • intraprende una nuova convivenza;
  • contrae un nuovo matrimonio.

Il provvedimento di assegnazione della casa e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili ai terzi (articolo 2643 del codice civile).

Come si fa il cambio di residenza dei figli minori?

Secondo la legge, i genitori devono concordare tra loro la residenza abituale della prole minore. Se uno dei due genitori decide di trasferirsi con i figli in un’altra abitazione, deve comunicarlo all’altro entro 30 giorni dal trasferimento per evitare di incorrere nelle sanzioni previste dalla legge.

E’ opportuno mandare la comunicazione indicando in modo chiaro il nuovo indirizzo di residenza. La mancata comunicazione potrebbe comportare l’obbligo di risarcire il danno all’altro genitore per l’allontanamento dei figli (se un danno si è effettivamente verificato). La comunicazione può essere mandata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure, con il servizio di posta elettronica certificata (di Aruba PEC, ad esempio) se anche il destinatario ha un indirizzo posta elettronica certificato. Questa seconda soluzione permette di risparmiare i costi di spedizione postali.

Il mantenimento dei figli se c’è l’assegnazione della casa familiare

Il contributo al mantenimento ordinario per i figli cambia anche in base all’assegnazione della casa familiare. Abbiamo quindi due ipotesi:

  1. il genitore richiedente l’assegno è anche l’assegnatario della casa familiare;
  2. il genitore richiedente l’assegno non è assegnatario della casa familiare.

Se non c’è l’accordo sull’importo da corrispondere, la quantificazione viene stabilita dal tribunale procedente sulla base alla situazione economica e personale effettiva delle parti. Si fa riferimento alla documentazione finanziaria (buste paga; esistenza di immobili; conto corrente; buoni fruttiferi) di entrambi i genitori. La legge prevede che, se le informazioni di carattere economico fornite non risultano sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi (articolo 337 ter, ultimo comma, del codice civile).

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