Il dibattito relativo alla tutela giuridica di relazioni affettive tra persone dello stesso sesso è sempre più ricorrente e attuale.
Ultimamente ci sono stati dei grandi progressi, ma il traguardo per una totale parità delle Persone, in ragione del proprio orientamento sessuale, è ancora lontano.
La legge 20 maggio 2016, n. 76 recante la “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”, nei primi 35 commi, regolamenta il legame tra persone dello stesso sesso.
Di certo, la mancata introduzione di una legge che riconosce e tutela giuridicamente una comunione di vita spirituale e materiale fra due persone dello stesso sesso, avrebbe comportato il persistere della violazione del divieto di discriminazione fondata sull’orientamento sessuale, sancito dall’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.
Unione civile e Matrimonio oggi non sono la stessa cosa
Con la cd. legge Cirinnà si riconosce il legame tra persone dello stesso sesso come formazione sociale quasi al pari della famiglia tradizionale formata da uomo e donna. Di conseguenza, oggi sono riconosciuti e tutelati dalla legge nuovi modelli di famiglia.
Tuttavia, vi sono tuttora differenze sostanziali tra matrimonio e unione civile. La legge che introduce l’unione civile non fa riferimento, ad esempio, alla promessa, alle pubblicazioni, alle opposizioni e alla celebrazione che invece sono previsti per il matrimonio. Inoltre, non è previsto l’obbligo di fedeltà.
L’unione civile, perché si costituisca, richiede che due persone maggiorenni dello stesso sesso prestino una dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni.
Emerge quindi come, per l’unione civile, venga utilizzato quasi un linguaggio contrattuale. Per il matrimonio, invece, si parla di “celebrazione”.