Chi è stato adottato ha il diritto di conoscere le proprie origini

La legge n. 149/2001, modificando in parte l’art. 28 della legge n. 184/1983, ha introdotto il principio secondo cui chi è stato adottato deve essere informato della sua condizione dai genitori adottivi. I genitori devono provvedervi nei modi e termini che ritengono più opportuni.

Il diritto dell’adottato di accedere alle informazioni riguardanti la sua origine

Ai sensi dell’art. 24 comma 5 della legge 149/2001 l’adottato, raggiunta l’età di venticinque anni, può accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l’identità dei propri genitori biologici. Può farlo anche raggiunta la maggiore età, se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica. L’istanza deve essere presentata al tribunale per i minorenni del luogo di residenza.

La nuova normativa tiene conto dell’esigenza del bisogno naturale dell’adottato di conoscere la propria condizione, la propria storia e le proprie origini.

In base all’articolo 24, comma 4, le informazioni concernenti l’identità dei genitori biologici possono essere fornite:

  • ai genitori adottivi, quali esercenti la responsabilità genitoriale;
  • su autorizzazione del tribunale per i minorenni;
  • solo se sussistono gravi e comprovati motivi.

Il tribunale deve prima accertare che l’informazione sia preceduta e accompagnata da adeguata preparazione e assistenza del minore.

Inoltre l’adottato, raggiunta l’età di venticinque anni, può accedere per conto suo a informazioni che riguardano la sua origine e l’identità dei propri genitori biologici. Può farlo anche raggiunta la maggiore età, se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica.

L’accesso alle informazioni non è consentito se l’adottato:

  • non sia stato riconosciuto alla nascita dalla madre naturale;
  • qualora anche uno solo dei genitori biologici abbia dichiarato di non voler essere nominato;
  • oppure abbia manifestato il consenso all’adozione a condizione di rimanere anonimo.

L’ autorizzazione non è richiesta per l’adottato maggiore di età quando i genitori adottivi sono deceduti o divenuti irreperibili.

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